FORMAZIONE: NESSUN ACCORDO STATO REGIONI

Tempo di lettura: 3 minuti

La Legge di Conversione del D.L. 146/2021 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, prevedeva:

Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

1. l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro
2. l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

Il guaio è che che entro il 30 giugno 2022 non si è riusciti ad adottare nessun accordo e, molto probabilmente, si dovrà aspettare l’arrivo dell’autunno per avere le istruzioni attuative.

Pertanto, in assenza di questo accordo non possono entrare in vigore gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo.

CIRCOLARE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO N. 1/2022

 A tal proposito, la circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 1/2022, specifica che l’obbligo di aggiornamento biennale e di formazione in presenza per i preposti, decorre difatti dal nuovo accordo Stato Regioni, che ne definisce le modalità, e non dal 30 di giugno.

In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.

Con specifico riferimento alla figura del preposto, tenuto conto di quanto già previsto dal comma 7-ter dell’art. 37 già citato, occorre inoltre specificare quanto segue.

I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell’art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.

Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole (v. in particolare par. 10 dell’accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante “Disposizioni transitorie”). Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell’accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole (v. in particolare par. 10 dell’accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante “Disposizioni transitorie”)”.

Dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.

L’accordo demandato alla Conferenza costituisce elemento indispensabile per l’individuazione del nuovo obbligo di formazione a carico del datore di lavoro. Sarà infatti l’accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa.

Il comma 5 dell’art. 37 specifica che “l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”.

Fonte: ufficio studi SAEF

TI É PIACIUTA QUESTA NEWS?

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER E RESTA SEMPRE AGGIORNATO

Lascia un commento

Invia messaggio
Ciao,
come possiamo aiutarti ?
Call Now Button