RENTRI: NUOVO REGISTRO SULLA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI

RENTRI: NUOVO REGISTRO SULLA TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI

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Dopo il flop del SISTRI, entrerà in vigore il nuovo registro sulla tracciabilità dei rifiuti chiamato R.E.N.T.Ri (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti).

Questo nuovo registro è stato introdotto col DLGS 3 settembre 2020 n. 116, pubblicato sulla G.U. 11/09/2020.

Questo nuovo strumento sarà realizzato e gestito direttamente dal Ministero della Transizione Ecologica, e al suo interno dovrebbe includere la gestione digitalizzata del Registro di carico/scarico, dei Formulari di identificazione dei rifiuti e del MUD.

“L’art. 188-bis del DLGS 152/2006, nell’attuale formulazione, definisce che il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo RENTRI, gestito presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell’Ambiente, ora Ministero della Transizione Ecologica, e che tale struttura verrà supportata tecnicamente dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sulla base di modalità operative stabilite da una regolamentazione ministeriale, si legge sul sito dedicato”

COME FUNZIONA

Il nuovo registro prevede l’emissione dei FIR (Formulari di Identificazione Rifiuti) per il trasporto, e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico. 

Il sistema è suddiviso in due sezioni:

  • Anagrafica degli iscritti, che raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;
  • Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.

Il portale è già online e, da fine giugno le imprese potranno sperimentare le prime funzionalità, tra cui l’interoperabilità con i sistemi gestionali attualmente in uso alle aziende.

Al contrario del SISTRI, per questo nuovo portale si è cercato di coinvolgere gli attori della gestione dei rifiuti nella sperimentazione del sistema e in caso fare dei piccoli accorgimenti in modo da renderlo più funzionale.

SOGGETTI COINVOLTI

Al Registro dovranno iscriversi:

  • produttori di rifiuti pericolosi
  • enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
  • enti ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale
  • commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi
  • consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

Per i rifiuti non pericolosi dovranno iscriversi

  • chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti,
  • commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione,
  • imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti,
  • consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c) d ) e g) “ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 8000 €, delle imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212 comma 8, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti”.

Per i soggetti non obbligati all’iscrizione al RenTri, gli adempimenti potranno continuare ad essere assolti tramite i formati cartacei. 

VANTAGGI

Questo nuovo sistema elettronico presenta dei vantaggi:

  • trasmissione dei dati da parte di tutti gli operatori (produttori, trasportatori, gestori dei rifiuti);
  • omogeneità e fruibilità dei dati;
  • riduzione degli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese in un’ottica di semplificazione e proporzionalità;
  • maggiore efficacia delle attività di controllo;
  • miglioramento delle strategie di economia circolare e individuazione dei fabbisogni impiantistici:
  • modifica del sistema sanzionatorio. 

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