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FORMAZIONE DATORI DI LAVORO E PREPOSTI

Tempo di lettura: 2 minuti
Art. 37, D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) – obblighi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Come già trattato ad inizio anno, con il D.L. 146/2021 sono state portate varie modifiche alla gestione dei preposti.

La Circolare nr. 1 del 16 febbraio 2022, pubblicata dall’Ispettorato del Lavoro, fornisce ulteriori chiarimenti sul ruolo preposti: FORMAZIONE DATORI DI LAVORO E PREPOSTI.

OBBLIGHI FORMATIVI

La prima modifica è contenuta nel nuovo comma 7 del art. 37, secondo il quale

“il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in  relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”.

Quindi, si prevede l’obbligo formativo anche per i datori di lavoro. L’individuazione della durata, dei contenuti minimi, delle modalità della formazione e delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria verranno delineati durante la Conferenza Stato-Regioni che si terrà il 30 giugno 2022.

L’ art. 37 comma 7 già prevede l’obbligo di formazione per i preposti, rimettendo alla Conferenza Stato-Regioni la disciplina. La circolare, con specifico riferimento alla figura del preposto, specifica che

“per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”

La sostituzione del comma 7 dell’articolo 37 e l’attesa della Conferenza Stato-Regioni non fanno venire meno l’obbligo formativo a carico dei preposti, e in attesa delle nuove disposizioni dovranno essere formati in base a quanto previsto dall’attuale accordo nr. 221 del 21 dicembre 2011. Prima dell’approvazione del nuovo accordo gli obblighi previsti dal nuovo comma 7 dell’articolo 37 del TU non costituiscono motivo di prescrizione ai sensi del D.L. n. 758/1994.

OBBLIGO DI ADDESTRAMENTO

Il comma 5 dell’articolo 37 già prevedeva che l’addestramento avvenisse sotto la guida di personale esperto, mentre adesso si prevede che

“l’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato”

La violazione degli obblighi di addestramento si verifica anche in assenza della “prova pratica” e/o della “esercitazione applicata” richieste dalla nuova disciplina introdotta. Non rilevante ai fini sanzionatori il tracciamento dell’addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l’emanazione di una disposizione.

Fonte INL

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