CODICE CRISI D'IMPRESA: MODIFICHE CON IL DECRETO CORRETTIVO

CODICE CRISI D’IMPRESA: MODIFICHE CON IL DECRETO CORRETTIVO

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Il decreto legislativo è entrato in vigore a far data 15 luglio 2022.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2022 il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 con modifiche al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza).

Grazie a quest’ultimo decreto correttivo, il percorso per l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa è arrivato al capolinea, dopo quasi due anni di attesa rispetto alla scadenza originariamente prevista del 15 agosto 2020, recentemente prorogata al 15 luglio 2022 ad opera dell’articolo 42 del Decreto–legge 30 aprile 2022 numero 36, convertito in Legge 29 giugno 2022 numero 79.

MODIFICHE DEL DECRETO CORRETTIVO

Viene modificata la definizione di “crisi”, da intendersi ora come lo “stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”.

L’imprenditore individuale deve adottare tutte le misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio tutte le iniziative necessarie a farvi fronte.

Mentre l’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 c.c.

Con l’obiettivo di prevenire la crisi d’impresa, le misure dell’imprenditore individuale e gli assetti dell’imprenditore collettivo (articolo 3 comma 3 del Codice) devono consentire di:

  • Rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico – finanziario;
  • Verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale;
  • Ricavare le informazioni necessarie ad utilizzare la lista di controllo particolareggiata e ad effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Qualora lo stato di crisi sia accertata e conclamata (ovvero squilibrio economico- finanziario o mancato rispetto dei segnali di previsione) l’imprenditore dovrà chiedere al Segretario Generale della Camera di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, la nomina di un esperto indipendente qualora risulti ragionevole perseguire il risanamento dell’impresa.

L’esperto in questione avrà il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli altri eventuali soggetti interessati al fine di individuare una soluzione per il superamento dello stato di crisi.

Qualora l’esperto nella relazione finale dichiari che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate non sono praticabili, l’imprenditore può presentare una proposta di concordato per cessione dei beni.

Gli articoli 25 trattano delle segnalazioni per la anticipata emersione della crisi ed al programma informatico di verifica della sostenibilità del debito.

I creditori pubblici qualificati sono tenuti a monitorare le posizioni dei contribuenti e, rilevata la “situazione di anomalia della posizione debitoria”, l’imprenditore deve essere sollecitato a regolarizzarla indicando, nella segnalazione, l’invito all’eventuale presentazione della domanda di accesso alla composizione negoziata della crisi d’impresa.

I nuovi obblighi di segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati, reintrodotti con il comma 30 sexies del D.L. n. 152/2021, trovano applicazione a partire dal 2022, con queste decorrenze:

  • l’INP e l’INAIL a partire dai debiti accertati dal 1° gennaio 2022;
  • l’Agenzia delle entrate, a partire dai debiti risultanti dalle comunicazioni relative al primo trimestre 2022;
  • l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° luglio 2022.

Queste norme vengono introdotte nel codice della crisi e, con il ritorno (anticipato) degli obblighi di segnalazione a carico dei creditori pubblici qualificati, e l’adozione di soglie decisamente più basse rispetto a quelle previste in origine, si creeranno non poche difficoltà alle imprese con problematiche finanziarie.

E’ stato istituito un programma informatico gratuito che “elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente” oltre a consentire all’imprenditore di “condurre il test pratico di cui all’articolo 13, comma 2, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento”.

Se il debito totale dell’imprenditore non supera i 30.000 euro e questo debito è sostenibile una volta completata l’elaborazione, il piano prevede di sviluppare una rateizzazione.

A questo punto l’imprenditore avviserà i creditori interessati del pagamento rateale. Se essi non si opporranno entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il piano di ammortamento si riterrà approvato e saranno definiti tempi e modalità.

NOVITA’ DI RILIEVO

Nel decreto correttivo in esame ci sono molte altre novità, ad esempio sotto l’aspetto formale con l’utilizzo della definizione di quadri di ristrutturazione preventiva per quelle che attualmente sono ricomprese tra le procedure di risanamento.

Nelle novità apportate trovano spazio il nuovo concordato preventivo in continuità aziendale con numerosi e rilevanti cambiamenti rispetto alla procedura attuale, ma anche l’adozione della Relative Priority Rule (RPR), derivante dalla direttiva dell’Unione Europea già indicata, che avrà lo scopo di permettere un utilizzo non vincolato della finanza esterna e dei risultati della continuità aziendale.

Entra nel codice della crisi anche la nuova “transazione fiscale”, nelle modalità già conosciute per la modifica apportata alla vigente Legge Fallimentare che, in presenza di particolari condizioni, prevede la possibilità per il Tribunale di omologare il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione dei debiti anche senza il voto favorevole o l’adesione dell’ente pubblico.

Ma cosa vuol dire: l’imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell’art. 2086 c.c.?

Per quanto concerne il concetto di assetto organizzativo, deve intendersi l’insieme delle regole e delle procedure finalizzate a garantire la corretta attribuzione del potere decisionale in relazione alle capacità e responsabilità dei singoli soggetti. L’assetto amministrativo e contabile riguarda, invece, la rilevazione contabile completa, tempestiva e attendibile, la produzione di informazioni valide e utili per le scelte di gestione e la salvaguardia del patrimonio aziendale, nonché di dati attendibili per la formazione del bilancio.

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