ANTINCENDIO ANCHE PER LE ATTIVITA' A BASSO RISCHIO

ANTINCENDIO ANCHE PER LE ATTIVITA’ A BASSO RISCHIO

Tempo di lettura: 3 minuti

Hai almeno un lavoratore impiegato nella tua azienda?

Possiedi un’ attività a basso rischio?

Possiedi il registro dei controlli antincendio?

Dovresti sapere che lo scorso 29 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 3 settembre 2021: criteri generali semplificati di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

Il decreto è in vigore dal 25 settembre 2022 e sostituisce completamente il “vecchio” DM 10 marzo 1998.

Guardiamo più nel dettaglio le novità portate da questo decreto

Sicuramente una delle più importanti novità del nuovo decreto è relativa al contenuto dell’allegato che riporta le indicazioni per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, con riferimento ai seguenti argomenti:

–          Valutazione del rischio

–          Strategia

–          La gestione della sicurezza antincendio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Ricordiamo che la valutazione del rischio d’incendio “rappresenta un’analisi dello specifico luogo di lavoro, finalizzata all’individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d’incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti. Tale analisi consente di implementare e, se necessario, integrare le soluzioni progettuali previste nel presente allegato”.

La valutazione deve ricomprendere i seguenti elementi:

–          Individuazione dei pericoli d’incendio

–          Descrizione del contesto in cui questi pericoli sono inseriti

–          Determinazione di quanti lavoratori sono sottoposti a questi pericoli

–          Determinazione dei beni sottoposti a questi pericoli

–          Valutazione delle conseguenze dell’incendio

–          Individuazione delle migliorie che si possono effettuare per rimuovere o ridurre il pericolo

STRATEGIA

Si indica che il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) “deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio”. E l’applicazione della normazione tecnica volontaria che viene citata nell’allegato “conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non è obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni regolamentari”.

GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO 

Il datore di lavoro (o il responsabile dell’attività) “organizza la GSA tramite i seguenti punti:

  1. adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive”;
  2. “verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d’incendio;
  3. mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio
  4. attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza”.
  5. “apposizione di segnaletica di sicurezza
  6. gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio, pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose. 

Le  misure preventive minime “sono almeno le seguenti: corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele pericolose; ventilazione degli ambienti ove siano presenti sostante infiammabili, mantenimento della disponibilità di vie d’esodo sgombre e sicuramente fruibili; riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell’uso di fiamme libere senza le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di apparecchiature e attrezzature di lavoro malfunzionanti o impropriamente impiegate, …)”.

Mentre, per il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza, “si applica il dell’art. 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Il decreto fornisce ulteriori indicazioni su altri aspetti della strategia antincendio:

  • esodo
  • controllo dell’incendio
  • rivelazione ed allarme
  • controllo di fumi e calore
  • operatività antincendio
  • sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
MOLTI SONO GLI ADEMPIMENTI e lo stress legato alla sicurezza aumenta anche per le attività che hanno rischi bassi

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