Imballaggi e rifiuti: il Regolamento (UE) 2025/40

Imballaggi e rifiuti: il Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR) — scadenze, obblighi e Vademecum CONAI

Tempo di lettura: 3 minuti

Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR) è entrato formalmente in vigore l’11 febbraio 2025. Si tratta di una riforma europea ampia e articolata che mette al centro la riduzione dell’impatto ambientale degli imballaggi, la loro riciclabilità e la gestione circolare dei materiali.

Le disposizioni si applicano gradualmente: molte misure operative per le imprese iniziano a decorrere dal 12 agosto 2026, mentre altre scadenze intermedie sono distribuite nei prossimi anni. È importante però ricordare che parte delle regole tecniche e dei limiti verranno definiti da atti esecutivi/delegati della Commissione europea: per questo motivo, oltre al testo normativo, è utile consultare costantemente i documenti di supporto come il Vademecum CONAI.


I punti chiave del Regolamento (UE) 2025/40

Limitazione delle sostanze pericolose (Art. 5)

Il regolamento impone che gli imballaggi siano progettati per ridurre al minimo la presenza di sostanze che destano preoccupazione (SVHC), compresi gli effetti delle emissioni e dei residui di gestione dei rifiuti (p.es. microplastiche). Tra le restrizioni previste vi sono limiti specifici su sostanze come i PFAS, in particolare per imballaggi a contatto con alimenti: i dettagli tecnici e i limiti saranno definiti con atti esecutivi.

Riciclabilità e classificazione (Art. 6)

Il principio è chiaro: tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono essere riciclabili e progettati per il riciclo. Il regolamento prevede una classificazione di prestazione (categorie A, B, C) con soglie di riciclabilità (orientativamente A ?95%, B ?80%, C ?70%) e un percorso di applicazione progressiva che mira, entro i prossimi anni, a favorire la prevalenza delle categorie con performance più elevate. Le tempistiche e i criteri dettagliati saranno definiti a livello UE ed esplicitati nelle fasi attuative.

Contenuto riciclato minimo per la plastica (Art. 7)

Il PPWR introduce requisiti minimi di contenuto riciclato per le parti plastiche degli imballaggi; i livelli differiscono a seconda della tipologia (PET, bottiglie monouso, altri imballaggi in plastica) e sono programmati a salire tra il 2030 e il 2040. Anche qui, le metodologie di calcolo e le percentuali definitive sono definite da atti di esecuzione e documenti tecnici.

Imballaggi compostabili (Art. 9)

Per determinate tipologie (es.: bustine per tè/caffè, alcune etichette su prodotti ortofrutticoli) il regolamento prevede criteri di compostabilità: l’ammissione al mercato per queste categorie sarà vincolata al rispetto di standard tecnici di compostabilità che verranno definiti a livello UE.

Riduzione del peso e dello spazio vuoto (Artt. 10 e 24)

Il testo richiede di progettare imballaggi con peso e volume minimizzati per la funzione prevista. Per specifiche tipologie (imballaggi per vendita, multipli, ecommerce) sono previste regole su spazio vuoto massimo e necessità di documentazione tecnica a supporto della conformità: le metodologie di calcolo saranno disciplinate con atti di esecuzione e linee guida operative.

Etichettatura e tracciabilità (Art. 12)

Il regolamento introduce l’obbligo di etichettatura armonizzata (anche tramite QR code o soluzioni digitali) per fornire informazioni sui materiali e facilitare la raccolta differenziata. Per gli imballaggi plastici saranno previste indicazioni quali la percentuale di contenuto riciclato e la metodologia di calcolo. I formati e i requisiti tecnici saranno specificati dalla Commissione.

Restrizioni e divieti (Art. 25)

Alcuni formati e tipologie (in particolare alcune plastiche monouso) saranno oggetto di divieti o restrizioni con tempistiche e possibili esenzioni da definire nelle linee guida e atti esecutivi.

Riutilizzo, ricarica e stazioni di refill (Artt. 11, 28, 29, 33)

Il regolamento promuove il riutilizzo: sono previste soglie minime e misure per incentivare sistemi di imballaggio riutilizzabile e servizi di ricarica (es. Ho.Re.Ca. e punti vendita). Anche in questo caso, i dettagli operativi sono specificati in documenti esecutivi e linee guida.


Le scadenze principali (sintesi)

  • 11 febbraio 2025 — Entrata in vigore del Regolamento (UE) 2025/40.
  • 12 agosto 2026 — Prime scadenze operative e limiti iniziali (ad es. principi su SVHC e obblighi preliminari).
  • 1° gennaio 2030 — Data chiave per molti requisiti strutturali (riciclabilità estesa, contenuto riciclato minimo per alcune plastiche, etichettatura più dettagliata) — la tempistica esatta dipende dagli atti delegati.
  • 2035 / 2038 / 2040 — Ulteriori fasi di applicazione per raccolta su larga scala, riduzione delle categorie peggiori e innalzamento degli obiettivi di contenuto riciclato (vedi testo e atti successivi).

Nota importante: molte misure tecniche specifiche e metodologie (calcolo spazio vuoto, limiti PFAS, criteri di compostabilità, metodologie per il contenuto riciclato) saranno definite da atti di esecuzione o delegati della Commissione. Per indicazioni operative aggiornate è opportuno consultare il testo ufficiale del PPWR e il Vademecum CONAI (link sotto).


Il Vademecum CONAI: guida pratica per le imprese

CONAI ha predisposto un VADEMECUM operativo sul PPWR dedicato alla progettazione degli imballaggi e alle misure di prevenzione. Il documento è pensato per i produttori/importatori e offre:

  • una ricostruzione ordinata delle principali scadenze;
  • schemi e box pratici per le imprese;
  • FAQ aggiornate con risposte operative (aggiornate al 30/09/2025 nella versione consultata).

Clicca qui per consultare il Vademecum CONAI

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