QUANDO UN CLAIM RIGUARDA UNA PARTE DEL PRODOTTO MA IL LETTORE LO ATTRIBUISCE A TUTTO

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Dal 27 settembre 2026 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la direttiva europea 2024/825 sulla tutela dei consumatori rispetto alle pratiche commerciali scorrette e alle informazioni per la transizione verde.

Una frase può essere tecnicamente vera e, allo stesso tempo, lasciare nel lettore un’idea più ampia di quella che l’azienda è in grado di dimostrare.

È questo il rischio nascosto dietro molte dichiarazioni ambientali.

Prendiamo un caso semplice: un packaging contiene materiale riciclato. È un’informazione utile. Ma se nella pagina prodotto compare soltanto la parola «sostenibile», chi legge può attribuire quel vantaggio all’intero prodotto, alla filiera o perfino all’azienda nel suo complesso.

La distanza tra ciò che intendiamo comunicare e ciò che il cliente può capire è il punto da controllare.

DAL 27 SETTEMBRE CAMBIA IL LIVELLO DI ATTENZIONE

Dal 27 settembre 2026 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la direttiva europea 2024/825 sulla tutela dei consumatori rispetto alle pratiche commerciali scorrette e alle informazioni per la transizione verde.

Il tema riguarda soprattutto le comunicazioni rivolte ai consumatori: packaging, etichette, schede prodotto, e-commerce, pubblicità, cataloghi, siti e contenuti social.

Non significa smettere di parlare di sostenibilità.

Significa evitare che parole come «green», «eco», «a basso impatto» o «sostenibile» dicano più di quanto le evidenze disponibili possano sostenere.

IL PROBLEMA NON È SOLO LA FRASE

Un claim ambientale non vive mai da solo. Vive accanto a immagini, simboli, colori, contesto della pagina e aspettative di chi legge.

Per questo una frase corretta può diventare ambigua se:

– riguarda solo un componente, ma sembra riferita al prodotto intero;
– descrive un miglioramento circoscritto, ma suggerisce un vantaggio assoluto;
– si fonda su un dato reale ma non aggiornato o non facilmente rintracciabile;
– non chiarisce condizioni, limiti o perimetro dell’affermazione.

La domanda utile non è soltanto: «Questa frase è vera?».

È: «Una persona che non conosce il nostro lavoro può interpretarla in modo più ampio di quanto siamo pronti a dimostrare?».

TRE CONTROLLI PRIMA DI PUBBLICARE

1. Qual è l’oggetto esatto della dichiarazione?

Il claim riguarda il prodotto, un suo componente, il packaging, una fase produttiva, un servizio o un obiettivo futuro? Scriverlo in modo preciso riduce il rischio di attribuzioni improprie.

2. Quale prova sostiene proprio quella frase?

Dati tecnici, certificazioni pertinenti, analisi, registrazioni, dichiarazioni di filiera e documenti interni possono essere utili. Devono però essere aggiornati, rintracciabili e coerenti con il messaggio pubblicato.

3. Dove compare quella dichiarazione?

Una modifica sul sito non risolve automaticamente ciò che è già presente su una scheda e-commerce, sul packaging, in una presentazione commerciale o in un post social. Il controllo va fatto sull’intero percorso del messaggio.

IL MARKETING NON DEVE INDOVINARE

La comunicazione ambientale più solida non nasce dalla scelta di una parola più prudente. Nasce da una filiera interna ordinata:

dato ? verifica ? documento ? messaggio chiaro ? riesame.

Qualità, tecnico, acquisti, produzione, commerciale e marketing possono avere ciascuno un pezzo dell’informazione. Il compito dell’organizzazione è collegarli prima che il messaggio arrivi all’esterno.

Questo non trasforma ogni contenuto in una nota tecnica. Fa una cosa più utile: permette di spiegare un impegno ambientale in modo specifico, comprensibile e difendibile.

**DA DOVE PARTIRE**

Raccogliete le dichiarazioni ambientali già presenti su sito, prodotti, packaging, cataloghi e social.

Per ciascuna, annotate:

– che cosa dichiara esattamente;
– a quale oggetto o fase si riferisce;
– quale evidenza la sostiene;
– chi ne è responsabile;
– dove il messaggio è già pubblicato.

È un primo controllo operativo. Non sostituisce una valutazione legale o una verifica specialistica, ma evita che una promessa ambientale venga ricostruita soltanto quando qualcuno la mette in discussione.

**PER APPROFONDIRE**

Segui la newsletter BWB Conforma su LinkedIn: trovi la guida pratica Green Claims con le domande utili per mettere in ordine dichiarazioni, evidenze e responsabilità prima della prossima pubblicazione.

https://www.linkedin.com/posts/bwb-conforma_greenclaims-compliance-conformitaeqnormativa-activity-7510959499483119617-YsUO?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAZzNroBZIm-SHLQQbgGDV5-fh_mHTRw-UA

Fonti

Decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30 — Gazzetta Ufficiale
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2026/03/09/26G00047/SG

Direttiva (UE) 2024/825 — EUR-Lex
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202400825

Approfondimento applicativo — CONAI
https://www.conai.org/news-e-press/greenwashing-dal-27-settembre-2026-nuove-regole/

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