La tua azienda ha già verificato la qualifica dei tecnici che effettuano i controlli?
Il 25 settembre 2026 rappresenta una data importante per la gestione della sicurezza antincendio nelle aziende.
Da questa data diventano efficaci le disposizioni dell’art. 4 del D.M. 1° settembre 2021, il cosiddetto Decreto Controlli, relative alla qualificazione obbligatoria dei tecnici manutentori antincendio.
Il termine, inizialmente previsto in precedenza e successivamente oggetto di più proroghe, è stato definitivamente differito al 25 settembre 2026 dal D.M. 15 luglio 2025.
Ma cosa cambia concretamente per un’azienda?
Non basta più affidarsi genericamente a una ditta specializzata
Il D.M. 1° settembre 2021 stabilisce che:
gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, sulle attrezzature e sugli altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati.
La qualificazione riguarda quindi il tecnico che materialmente svolge le attività di controllo e manutenzione.
La qualifica viene rilasciata dalle strutture centrali e periferiche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a seguito dell’esito favorevole della prevista valutazione ed è valida su tutto il territorio nazionale.
Il percorso previsto dal Decreto tiene conto delle diverse tipologie di presidi e sistemi antincendio e delle specifiche competenze necessarie per effettuare correttamente le relative attività di manutenzione.
Dal 26 settembre 2026 il regime transitorio termina
Questo è probabilmente il punto più importante per le aziende.
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha chiarito che i Nulla Osta Transitori (NOT) eventualmente rilasciati non potranno avere validità oltre il 25 settembre 2026.
Di conseguenza, dal 26 settembre 2026 l’attività di manutenzione dei presidi antincendio potrà essere svolta esclusivamente da soggetti in possesso dell’attestato di qualificazione previsto dal D.M. 1° settembre 2021.
Non è quindi sufficiente sapere che il proprio fornitore “si sta organizzando” o che il tecnico ha presentato domanda di esame.
Occorre verificare concretamente la situazione.
Cosa dovrebbe fare oggi un’azienda?
Mancano poche settimane all’entrata in vigore dell’obbligo.
Il nostro suggerimento è di non attendere il prossimo controllo periodico degli estintori o degli impianti antincendio, ma di effettuare subito una verifica documentata del proprio fornitore.
In particolare:
1. Individuare chi effettua le manutenzioni antincendio
Verificare quali imprese e quali tecnici intervengono su estintori, reti idranti, porte resistenti al fuoco, sistemi di rivelazione e allarme incendio, sistemi di spegnimento e sugli altri presidi e sistemi di sicurezza antincendio presenti in azienda.
2. Chiedere al fornitore evidenza della qualificazione
Non limitarsi a una conferma verbale. È opportuno richiedere evidenza che i tecnici incaricati siano in possesso della qualificazione prevista dal D.M. 1° settembre 2021 per le attività che dovranno eseguire.
3. Verificare la coerenza della qualifica con i presidi presenti
La verifica non dovrebbe fermarsi alla semplice presenza di un attestato: occorre accertare che la qualificazione sia pertinente alle tipologie di impianti, attrezzature o sistemi sui quali il tecnico interviene.
4. Aggiornare la qualifica dei fornitori
Per le aziende che applicano sistemi di gestione, in particolare ISO 9001 e ISO 45001, questa verifica può essere opportunamente integrata nel processo di qualifica e monitoraggio dei fornitori.
Il manutentore antincendio è infatti un fornitore che svolge un’attività direttamente collegata alla sicurezza dell’organizzazione.
5. Conservare l’evidenza della verifica
La documentazione acquisita dovrebbe essere conservata insieme alla documentazione relativa alla gestione della sicurezza antincendio e resa facilmente rintracciabile.
Attenzione: qualifica del tecnico e registro dei controlli sono due cose diverse
L’introduzione della qualificazione non elimina gli altri obblighi previsti dal Decreto Controlli.
I controlli e gli interventi di manutenzione devono continuare a essere effettuati secondo le disposizioni legislative e regolamentari applicabili, le norme tecniche pertinenti e le indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione.
Deve inoltre essere mantenuto aggiornato il registro dei controlli antincendio, che deve essere disponibile agli organi di controllo.
La qualifica del manutentore rappresenta quindi un ulteriore elemento della corretta gestione della manutenzione antincendio, non la sostituzione degli adempimenti già esistenti.
Perché questa scadenza interessa anche i sistemi di gestione
Un sistema di gestione efficace non dovrebbe limitarsi a registrare una manutenzione come “eseguita”.
La domanda da porsi diventa:
chi l’ha eseguita aveva i requisiti previsti dalla normativa?
È esattamente il tipo di controllo che collega la conformità legislativa alla gestione concreta dell’organizzazione.
Per un’azienda certificata ISO 45001 significa presidiare un requisito direttamente collegato alla salute e sicurezza sul lavoro.
Per un sistema ISO 9001 significa anche garantire un corretto controllo dei fornitori esterni e delle attività affidate all’esterno.
E, indipendentemente dalla certificazione, significa poter dimostrare di avere verificato un requisito che dal 25 settembre 2026 diventa pienamente operativo.
La verifica da fare entro il 25 settembre
La domanda da portare oggi al proprio manutentore antincendio è molto semplice:
“I tecnici che dal 26 settembre 2026 effettueranno i controlli e le manutenzioni presso la nostra azienda sono in possesso della qualificazione prevista dal D.M. 1° settembre 2021 per i presidi sui quali intervengono?”
Una domanda semplice, ma da non lasciare senza una risposta documentata.
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