Dal 29 ottobre 2026 scatta l’applicabilità piena. Guida sintetica per aziende e professionisti che fanno email marketing.
Attenzione può sembrarti un post inutile ma non lo è e se mandi newletter ai clienti o hai un sito , toi riguarda !!
Hai mai pensato che ogni volta che mandi una newsletter al tuo cliente stai raccogliendo, senza accorgertene, informazioni su quando apre l’email, da quale dispositivo, da quale posizione approssimativa, su quali link clicca? Questo accade grazie a un piccolo elemento invisibile incorporato nelle email dalle piattaforme di email marketing: il pixel di tracciamento.
È uno strumento potentissimo, lo usano Mailchimp, Brevo, HubSpot e sostanzialmente tutte le piattaforme sul mercato — attivato di default, senza che l’utente debba fare nulla. Fino al 17 aprile 2026, questo trattamento era disciplinato in modo generico, assorbito nel consenso alla ricezione della newsletter. Dopo il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali del 17 aprile 2026 (DocWeb 10241943), le regole sono state chiarite in modo esplicito.
L’obbligo diventa pienamente applicabile dal 29 ottobre 2026.
Cosa chiede ora il Garante Privacy
Il provvedimento stabilisce che il pixel di tracciamento inserito nelle email di newsletter costituisce un trattamento di dato personale che richiede una base giuridica autonoma rispetto al consenso alla ricezione della newsletter. In pratica, non basta più che l’iscritto abbia dato il consenso a ricevere la newsletter: serve un consenso specifico anche per il tracciamento, e tale consenso deve poter essere revocato in autonomia, continuando a ricevere la newsletter.
La doppia base giuridica è ora chiara: consenso dell’interessato ex art. 6 lett. a) GDPR per la ricezione della newsletter, e art. 122 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) per il pixel di tracciamento in sé.
I tre pilastri dell’adeguamento
Chi oggi fa email marketing in Italia ha un lavoro di adeguamento da portare a termine. Si articola in tre blocchi, tutti e tre necessari.
Il primo blocco riguarda la privacy policy del sito, che deve dedicare una sezione specifica al pixel di tracciamento. Vanno chiariti i dati raccolti (giorno e ora di apertura, click sui link, indirizzo IP, dispositivo, programma di posta, posizione approssimativa), la finalità (misurare l’interesse verso i contenuti, individuare gli iscritti inattivi) e le basi giuridiche con il doppio richiamo normativo.
Il secondo blocco riguarda il form di iscrizione alla newsletter. Il modulo deve dichiarare esplicitamente che il consenso prestato dall’iscritto copre sia la ricezione sia la misurazione delle aperture e dei click. Il consenso informato dev’essere la regola, non l’eccezione: l’utente deve sapere a cosa sta acconsentendo nel momento in cui si iscrive.
Il terzo blocco riguarda il footer di ogni email inviata legata alle newsletter tracciate. In fondo a ogni email devono comparire due link separati: il classico link di disiscrizione totale, già presente di default in tutte le piattaforme, e un link dedicato per rimuovere il solo tracking, continuando a ricevere la newsletter.
Quando l’utente clicca su quest’ultimo, deve ricevere una conferma esplicita che il tracciamento è stato disattivato per lui.
Perché prenderla sul serio
Il tema sembra tecnico ma non lo è. Il pixel di tracciamento è, a tutti gli effetti, trattamento di dato personale, con base giuridica ora distinta rispetto al generico consenso alla newsletter.
Il rischio del mancato adeguamento è reale e articolato: dal richiamo del Garante — una prassi sempre più frequente nei confronti di aziende che gestiscono comunicazioni verso i propri clienti — alle sanzioni amministrative previste dal GDPR, fino al danno reputazionale verso una platea di iscritti che è ormai sensibile al tema privacy.
Chi arriva all’adeguamento con il giusto anticipo dimostra ai propri interlocutori — clienti, partner, Garante stesso — di avere un presidio ordinato della propria infrastruttura di comunicazione digitale.
Chi arriva in affanno, invece, si trova a dover intervenire sotto pressione, con il rischio di scelte frettolose.
Come adeguarsi in 2-3 giorni di lavoro
La buona notizia è che l’adeguamento non è complicato. Richiede ordine metodico, non competenze esoteriche.
Il percorso si svolge in cinque passi: verifica delle impostazioni della piattaforma di invio in uso, riscrittura della privacy policy del sito con la sezione dedicata al pixel, adeguamento del form di iscrizione con il consenso trasparente, configurazione del footer email con i due link separati, comunicazione agli iscritti esistenti dell’aggiornamento.
Ciascuno di questi passi è alla portata di una piccola o media impresa, di uno studio professionale, di un libero professionista. L’investimento complessivo è di 2-3 giorni di lavoro distribuiti su una settimana.
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Fonti normative: Garante per la Protezione dei Dati Personali, Provvedimento del 17 aprile 2026 (DocWeb 10241943) · Art. 122 D.Lgs. 196/2003 · Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
