ESENZIONE NOMINA CONSULENTE ADR

ESENZIONE NOMINA CONSULENTE ADR

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Il 20 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del 7 agosto 2023.

Questo decreto regolamenta le disposizioni contenute nel paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada).

In particolare, fornisce dettagli sulle condizioni che consentono alle imprese di essere esentate dall’obbligo di designare un “consulente per la sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada”.

In sintesi, le esenzioni previste sono suddivise nei seguenti casi:

  1. Natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali: In determinate circostanze, le imprese possono essere esentate se il trasporto riguarda merci di una specifica natura, quantità o se sono soggette a disposizioni speciali.
  2. Trasporto in colli: L’esenzione può applicarsi quando il trasporto delle merci pericolose avviene in confezioni separate o colli.
  3. Spedizioni occasionali: Le imprese potrebbero essere esentate quando effettuano spedizioni occasionali di merci pericolose.
  4. Per esclusione dal campo di applicazione: Alcune attività o tipi di trasporto potrebbero essere esclusi dal campo di applicazione delle normative sull’ADR e quindi essere esenti dalla nomina di un consulente.

Inoltre, il decreto delinea anche le prescrizioni di sicurezza (articolo 7) e i dettagli relativi alla compilazione della relazione sugli incidenti (articolo 8).

Sotto riassunti i punti salienti del Decreto

ART. 3: Casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi e disposizioni speciali

Sono esentate dalla nomina del consulente le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico di merci pericolose che:

  1. rientrano nei casi di esenzione previsti dall’ADR;
  2. rispondono ad un regime di esenzione per l’applicazione delle condizioni di trasporto di cui:
    • al cap. 3.3 dell’ADR «Disposizioni speciali  applicabili ad alcune materie o oggetti»;
    • al  cap.  3.4  dell’ADR  «Merci  pericolose  imballate in quantità limitate»;
    • al  cap.  3.5  dell’ADR  «Merci  pericolose  imballate in quantità esenti».
ART. 4: Casi di esenzione per trasporti in colli

Sono escluse le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate all’ imballaggio, al carico oppure allo scarico merci pericolose confezionate in colli:

  • massimo 24 operazioni per anno solare e 3 operazioni per mese solare (per operatore);
  • ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell’ADR

Ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio delle spedizioni eseguite annualmente con i dati relativi la singola spedizione. Il registro va conservato per 5 anni.

Sono escluse dalle esenzioni le materie appartenenti alla classe 7.

ART. 5: Casi di esenzioni per spedizioni occasionali

Sono esentate le imprese la cui attività comporti lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o più delle correlate attività di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

  • le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
  • le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;
  • massimo 12 operazioni/anno, 2 operazioni/anno e 50 tonnellate/anno

Ricordiamo che ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio delle spedizioni eseguite annualmente con i dati relativi la singola spedizione. Il registro va conservato per 5 anni.

ART. 6: Casi di esenzione per esclusione del campo di applicazione

Le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci.

Le imprese che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

ART. 7: Prescrizioni di sicurezza

Devono essere rispettate tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili.

Deve essere erogata, a cura del legale rappresentante dell’impresa, inoltre, la formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell’ADR. Conservazione della registrazione della formazione per 5 cinque anni.

ART. 8: Relazione di incidente

Obbligo di invio del rapporto d’incidente, secondo quanto previsto dalla sezione 1.8.5 dell’ADR, nella pagina di copertina del rapporto stesso deve essere riportata la condizione di esenzione della nomina del consulente.

Fonte Gazzetta Ufficiale

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