NOVITA’ SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

NOVITA’ SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

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Il Decreto lavoro nr. 48/2023 ha introdotto nuovi obblighi e regole di controllo più severe per garantire la sicurezza dei lavoratori.

Il testo prevede, a tal fine, una serie di modifiche al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 su condizioni sanitarie, monitoraggio e formazione. 

Ecco le grandi novità:

  • Obblighi datore di lavoro
  • Obblighi medico competente
  • Obblighi noleggio attrezzature
  • Obblighi per i lavoratori autonomi e imprese familiari

OBBLIGHI DATORE DI LAVORO

La sorveglianza sanitaria non è più limitata ad alcuni casi del Testo Unico sulla Sicurezza, ma si rende obbligatoria anche nei casi in cui la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità.

I datori di lavoro e i dirigenti hanno l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria.

Qualora il datore di lavoro utilizzasse attrezzature che richiedono conoscenze particolari, ha l’obbligo di formazione e addestramento.

OBBLIGHI MEDICO COMPETENTE

Vista l’obbligatorietà della sorveglianza sanitaria, nel medico competente ricadono nuovi obblighi:

  • in occasione delle visite di assunzione, deve richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e deve tenere conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.

Ricordiamo che alla cessazione del rapporto di lavoro il medico competente ha l’obbligo di consegnare copia della cartella sanitaria al lavoratore. La cartella sanitaria originale va conservata nel rispetto nella normativa sulla privacy, per almeno 10 anni dal datore di lavoro.

  • In caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, il medico deve comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto (che possiede i requisiti dell’art. 38 del Testo Unico sulla sicurezza), per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

OBBLIGHI NOLEGGIO ATTREZZATURE

Chi noleggia o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore, al momento della cessione, deve acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura.

È previsto un’autocertificazione del soggetto che prende a noleggio (o in concessione in uso) o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico.

OBBLIGHI LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE FAMILIARI

È esteso l’obbligo a tutti i lavoratori autonomi, componenti dell’impresa familiare, artigiani, piccoli commercianti di utilizzare idonee ‘opere provvisionali’ in conformità alle disposizioni del titolo IV sui cantieri.

Opere provvisorie = strutture indipendenti dalla struttura del fabbricato destinate ad essere rimosse quando i lavori sono terminati quali ad esempio ponteggi, impalcati, parapetti, andatoie, ecc.

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