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NUOVO DL 146/2021 A TUTELA DEL LAVORO

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Tragiche morti bianche e infortuni sul luogo di lavoro – maggiori controlli e sanzioni a tutela del lavoro

Visti gli ultimi tragici avvenimenti riguardanti morti bianche e infortuni sul luogo di lavoro, è stato di recente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge 146 del 21/10/2021 (in vigore già dal giorno successivo alla pubblicazione) ad implementazione del D.lgs. 81/2008 _ controlli e sanzioni

MAGGIORI CONTROLLI E SANZIONI

Tragiche morti bianche e infortuni sul luogo di lavoro – maggiori controlli e sanzioni a tutela del lavoro

Il decreto prevede un rafforzamento delle attività di controllo e un inasprimento delle sanzioni, in particolar modo nel verificarsi di queste due condizioni:

  • 10% dei lavoratori irregolari (precedentemente era il 20%);
  • Gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (ad esempio mancata elaborazione del DVR, mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione, mancata formazione ed addestramento del personale, mancata consegna DPI)

EFFETTI DEL PROVVEDIMENTO

Gli effetti del provvedimento di sospensione riguardano solamente la parte di attività imprenditoriale interessata alla violazione e non all’intera azienda. In caso di assenza di formazione, addestramento o fornitura dei DPI anticaduta, il decreto si applica solo ai lavoratori interessati. Essi saranno sospesi dal lavoro, conservando tutti i loro diritti.

EFFICACIA TEMPORALE

Nella casistica di lavoro “in nero”, il provvedimento avrà decorrenza posticipata alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato adottato. Mente l’efficacia del provvedimento sarà immediata qualora si verificassero gravi violazioni alle norme prevenzionistiche, situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori.

REVOCA DEL PROVVEDIMENTO

Con il D.lgs. 81/2008 l’azienda interessata può presentare istanza per la revoca del provvedimento della sospensione, ma con il D.leg 146 l’ispettorato può procedere con la revoca del procedimento solo se sussistono i seguenti requisiti:

  • La regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (es. visita medica di idoneità alla mansione, formazione e informazione);
  • L’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • La rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni sicurezza.

Dal punto di vista delle ammende pecuniarie, il decreto prevede l’esborso di una somma aggiuntiva:

  • Nel caso di sospensione per lavoro irregolare, la somma da versare è € 2.500 fino a 5 lavoratori irregolari, € 5.000 qualora siano impiegati più di 5 lavoratori irregolari;
  • Nel caso di sospensione in materia di salute e sicurezza, la somma da versare subisce variazioni in base alle violazioni accertate, facendo sempre riferimento all’Allegato I del D.lgs. n. 81/2008

Le somme così determinate raddoppio qualora, nei 5 anni precedenti, l’azienda abbia subito un altro provvedimento di sospensione.

Sussiste la possibilità di pagare immediatamente il 20% della somma aggiuntiva dovuta. Mentre l’importo residuo, con una maggiorazione del 5%, va versato entro i sei mesi successivi a far data dalla presentazione dell’istanza di revoca.

INOSSERVANZA DEL PROVVEDIMENTO

Il datore di lavoro che non rispetta la sospensione:

  • Nel caso di sospensione in materia di salute e sicurezza è punito con l’arresto fino a 6 mesi;
  • Nel caso di sospensione per lavoro irregolare con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da € 2.500 a € 6.400.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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