l’ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO

Tempo di lettura: 2 minuti

Con la pubblicazione dei quattro decreti legislativi di materia di rifiuti, veicoli fuori uso, pile e accumulatori, discariche e imballaggi, è stata attuata la disciplina comunitaria relativa al pacchetto di direttive sull’economia circolare.

L’obiettivo della riforma è di evitare o ridurre la produzione di rifiuti, gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti. Inoltre, è posta attenzione alla riduzione degli impatti complessivi dell’uso delle risorse e di migliorarne l’efficacia e l’efficienza. Questi sono elementi fondamentali per il passaggio a un’economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell’Unione.

In particolare, una delle modifiche più importanti ha riguardato sia la responsabilità estesa del produttore  e i relativi requisiti generali minimi (art. 178-bis), ma anche il più generale sistema delle responsabilità della gestione dei rifiuti, di cui all’art. 188.

LA RESPONSABILITA’ PRIMA DELLA RIFORMA

Prima della riforma, l’articolo 188 prevedeva che la responsabilità del detentore dei rifiuti per il corretto recupero e smaltimento degli stessi fosse esclusa nel caso in cui fossero state presenti le seguenti circostanze:

  • consegna dei rifiuti a soggetti autorizzati, sia finali che intermedi;
  • ricezione della quarta copia del FIR , o in caso di mancata ricezione, comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.

Inoltre, nel caso di particolari forme di smaltimento dei rifiuti, il testo normativo prevedeva che, per escludere la propria responsabilità, i produttori dovessero ricevere, oltre al formulario dei rifiuti, anche il certificato di avvenuto smaltimento dal titolare dell’impianto che effettua tali operazione.

Le particolari forme di smaltimento previste dal legislatore:

  • D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.
  • D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.
  • D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

LA RESPONSABILITA’ DOPO LA RIFORMA

In seguito alla recente riforma, la legge parla di responsabilità riferendosi in particolar modo al produttore iniziale di rifiuti, che deve provvedere al loro trattamento. Esso deve essere svolto attraverso un intermediario. Infatti, la consegna va fatta da parte di un’impresa che si occupa di raccolta e trasporto dei rifiuti (pubblici e privati).

Tuttavia, la consegna dei rifiuti non esclude automaticamente della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento.

La responsabilità, infatti, è esclusa  soltanto nei seguenti casi:

  • conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
  • conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, alle stesse condizioni già previste dalla previgente normativa, con la precisazione che per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, il termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma.

Nello specifico caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati la modifica legislativa collega l’esenzione da responsabilità al ricevimento di un’attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno:

  • i dati dell’impianto e del titolare;
  • il numero dei rifiuti trattati;
  • il tipo di operazione di smaltimento effettuata.

TI É PIACIUTA QUESTA NEWS?

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER E RESTA SEMPRE AGGIORNATO

Lascia un commento

Invia messaggio
Ciao,
come possiamo aiutarti ?
Call Now Button