ECONOMIA CIRCOLARE: COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA DAL 05/01/2021 PER FORNITORI DI ARTICOLI

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L’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) ha lanciato ufficialmente la banca dati SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects – Products) e definito i requisiti informativi per la sua compilazione.

Con esse si attua un nuovo obbligo di comunicazione relativa agli articoli che contengono sostanze ritenute pericolose in concentrazione maggiore dello 0,1% in peso dell’articolo.

Inoltre, utte le aziende che immettono prodotti sul mercato europeo dovranno effettuare tale comunicazione a partire dal 5 gennaio 2021, ossia la data di entrata in vigore dell’obbligo.

In poche parole si tratta di un’estensione degli obblighi di comunicazione sanciti dall’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento 1907/2006 REACH, disposta ai sensi del nuovo art. 180 del Testo Unico Ambientale.

fornitori di articoli non comunicheranno più le informazioni circa i propri articoli contenenti sostanze di Candidate List (reperibile nel sito ufficiale ECHA: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table) esclusivamente ai destinatari di tali articoli ma dovranno prioritariamente informare ECHA compilando il database SCIP.

I DATI

Tutti i fornitori di articoli che contengono una o più sostanze incluse nella Candidate List della Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche, dovranno inserire nella banca dati:

  • Informazioni obbligatorie
    • informazioni rilevanti per l’identificazione dell’articolo;
    • nome, intervallo di concentrazione e posizione dell’SVHC;
    • altre informazioni sull’uso sicuro dell’articolo, in particolare, se le informazioni di cui sopra non sono sufficienti a garantire la corretta gestione dell’articolo come rifiuto.
  • Informazioni non obbligatorie
    • immagine dell’articolo
    • descrizione delle dimensioni dell’articolo
    • istruzioni per il disassemblaggio
    • informazioni pertinenti che permettano la gestione sicura dell’articolo.

Per “fornitori di articoli”, ossia i soggetti a questo nuovo adempimento, si intendono:

  • i produttori europei di articoli;
  • gli importatori di articoli;
  • i distributori UE di articoli.

I rivenditori diretti verso il consumatore, viceversa, non devono presentare informazioni all’ECHA.

Inoltre, è importante ricordare che la banca dati SCIP non impone obblighi ai gestori dei rifiuti ma si rivolge a loro quali utenti privilegiati, in quanto ha lo scopo di fornire informazioni utili a migliorare il recupero di risorse dai rifiuti.

Per esempio dovrà:

  • contribuire a ridurre la generazione di rifiuti contenenti sostanze pericolose cercando di sostituirle con sostanze meno pericolose;
  • favorire l’isolamento dei rifiuti contenenti sostanze pericolose, fin dallo smontaggio e dalle operazioni di cernita dei rifiuti;
  • identificare quei flussi di materiali recuperabili per i quali le sostanze pericolose residue, presenti negli articoli dismessi, potrebbero significativamente incidere e definire le esigenze di ulteriore trattamento;
  • contribuire all’innovazione e allo sviluppo di nuove tecnologie di gestione dei rifiuti.

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Fonte: Atseco

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