RITENUTE E APPALTI: CHIARIMENTO SUL LIMITE DI 200 MILA EURO

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Il limite complessivo di 200.000 euro delle opere e servizi affidate allo stesso committente deve intendersi riferito a tutte le opere e i servizi da questi affidati nel corso dell’anno. Pertanto, nel caso di superamento di tale soglia, la disciplina di cui al nuovo art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 non trova applicazione solo a decorrere dall’opera che ne ha determinato il superamento stesso, ma a tutte quelle commissionate nell’anno.

L’Agenzia delle Entrate, in occasione del Forum dei commercialisti ed esperti contabili del 13 gennaio 2020, ha sciolto alcuni dubbi connessi alla concreta applicazione dell’art. 4 del decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019) che ha introdotto i nuovi adempimenti in tema di ritenute negli appalti.
Tra questi, ha chiarito che:
– il limite di 200 mila euro indicato nella norma deve essere inteso con riferimento a tutte le opere e servizi affidati dallo stesso committente;
– dalla nuova norma non sono escluse le agenzie di lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del D.Lgs. n. 276/2003.
La norma del decreto fiscale
Dal 1° gennaio 2020, i soggetti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e all’impresa subappaltatrice  copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente.
I chiarimenti delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la disciplina di cui all’art. 4, D.L. n. 124/2019 si applica nel caso di superamento annuo del limite di 200.000 euro, anche se il superamento è frutto di più opere affidate nel corso dell’anno allo stesso committente. Inoltre, in caso di superamento di tale limite, la disciplina in commento si applica a tutte le opere affidate dallo stesso committente.
Per quanto concerne, invece, le cause di esclusione degli obblighi comunicativi, l’Agenzia ha chiarito che i requisiti di cui al comma 5 dell’art. 4 devono sussistere congiuntamente.
Quindi, nello specifico, in ordine a come possa essere verificato il requisito dell’effettuazione di versamenti d’imposta nel periodo d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio l’Agenzia ha precisato che i versamenti nel conto fiscale non riguardano soltanto le imposte sui redditi ma anche ad esempio l’IVA.
Infine, confermando quanto chiarito con la risoluzione n. 108/E del 23 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che le copie delle deleghe di pagamento F24 a questi trasmesse non devono essere riferite al singolo lavoratore, ma possono essere cumulative. Infatti, ai fini del controllo è sufficiente un collegamento tra le deleghe di pagamento che possono riguardare tutti i lavoratori impiegati presso il medesimo committente e l’elenco nominativo di tutti i lavoratori a questi trasmesso.
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