NUOVI OBBLIGHI PER GLI APPALTI

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Le imprese appaltatrici devono fornire al committente copia delle ricevute e comunicazioni dettagliate sulle ritenute sul lavoro, dipendente o assimilato. I nuovi obblighi riguardano esclusivamente gli appalti da almeno 200mila euro. Continua invece ad applicarsi il reverse charge IVA.

Sono le nuove regole sugli appalti ad alta densità di manodopera contenute nel decreto fiscale, come modificato in Commissione alla Camera.

La nuova norma prevede che l’impresa appaltatrice provveda al versamento delle ritenute sul lavoro e ne fornisca poi una copia al committente.

Quest’ultima operazione (la copia delle deleghe al committente) è da svolgere entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del pagamento.

L’intera documentazione oltre che al committente va inviata anche all’appaltatore nel caso in cui si tratti di subappalto.

Se ciò non avviene, il committente deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio. Ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa. Inoltre, deve dare comunicazione entro novanta giorni all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

In tali casi, l’impresa appaltatrice non può effettuare nessuna azione volta al soddisfacimento del credito. Se non adempie a questi obblighi, il committente paga una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice.

I CASI IN CUI QUESTE REGOLE NON VALGONO

Le regole appena esposte non valgono nel caso in cui l’impresa affidataria dei lavori sia in una delle seguenti condizioni (che devono essere comprovate da idonea documentazione):

  • impresa in attività da almeno tre anni ed in regola con gli obblighi dichiarativi. Inoltre deve presentare nelle ultime tre dichiarazioni dei redditi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo maggiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi;
  • niente iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a 50mila euro.

Resta inalterata, par di capire, la parte della norma che prevede il reverse charge IVA sugli appalti.

In conclusione, le novità prevedono che il committente chieda documentazione dettagliata sui versamenti fiscali, con le eccezioni sopra descritte.

La reazione delle imprese del settore è negativa. Infatti, Confindustria e ANCE ritengono che, pur restringendo l’ambito di applicazioni agli appalti sopra i 200mila euro ed escludendo determinate tipologie di imprese, le nuove regole prevedano «oneri di controllo sproporzionati a carico delle imprese».

La compensazione delle ritenute con altri debiti tributari e contributivi non è consentita e di conseguenza rappresenta anche un problema per la liquidità. Ci sono poi aspetti che, secondo le imprese, non sono stati adeguatamente considerati: l’impatto delle nuove regole sui gestionali, l’obbligo del versamento delle ritenute per singolo contratto o cantiere.

Fonte: PMI

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