DISEGNO DI LEGGE SUL TESTO UNICO AMIANTO

Tempo di lettura: 2 minuti

L’argomento è scottante, come del resto lo è il trattamento di questo materiale che fino a qualche decennio fa ha invaso il settore delle costruzioni diventando il prodotto per eccellenza nel 1900. Poi, negli anni sessanta, le ricerche mostrarono come la polvere di amianto, generata dall’usura dei tetti e usata come materiale di fondo per i selciati provoca asbestosi e una grave forma di cancro: il mesotelioma pleurico. Eternit e fibronit continuarono tuttavia a produrre manufatti sino al 1986 con drammatiche conseguenze per la salute degli operai.

QUESTA ERA LA STORIA

Da allora molti passi in avanti sono stati fatti per rimuovere questo materiale dalle nostre costruzioni.

Molte leggi si sono susseguite e ora e’ giunto il momento di uniformarle in un TESTO UNICO.

Abbiamo già postato alcuni articoli in merito, ma è giunto il momento di fare il punto della situazione con alcuni approfondimenti.

IL DDL, DECRETO  S.2602

Questo decreto prevede delle modifiche all’attuale legislazione creando una normativa unica in tema di amianto; nel testo saranno sanciti gli obblighi in capo al proprietario dell’edificio ed in caso di condomini gli obblighi dell’amministratore.

La definizione della figura del Responsabile del rischio amianto è un’importante novità a cui, infatti, è stato dedicato all’interno del Titolo II un articolo specifico. Spicca il percorso formativo fino ad oggi trascurato e l’apparato sanzionatorio per tale figura.

Cambia il concetto di tipologia di manufatti in amianto da denunciare (art. 15), con l’entrata in vigore del Testo Unico dovranno essere denunciati, alle aziende sanitarie locali, tutti i materiali contenenti amianto ad esclusione di quelli valutati “integri non suscettibili di danneggiamento”.

Si riducono i tempi di silenzio assenso dopo la presentazione del piano di lavoro dai 30 giorni definiti dal D.Lgs. 81/08 si passa a 10 giorni previsti dal TU amianto.

Il Titolo VI è dedicato agli incentivi per gli interventi di bonifica tra l’altro sarà previsto un credito di imposta pari al 50% delle spese documentate.

Nel Titolo VII si introduce l’organo istituzionale dell’Agenzia nazionale Amianto. Infatti, sono chiare le intenzioni di creare una struttura centrale che raccolga le informazioni che arrivano dai territori (ad esempio i censimenti), che detti i piani di indirizzo e coordinamento (ad esempio della formazione del personale tecnico addetto al controllo e vigilanza), che predisponga disciplinari tecnici per il trasporto, deposito e trattamento dei rifiuti in amianto, che individui i requisiti di omologazione dei prodotti provenienti dal trattamento dell’amianto ed infine che emani circolari interpretative ecc.

La proposta seppur soggetta a modifiche prima di diventare Legge è un balzo decisamente in avanti verso la definizione della normativa in tema di amianto.

Tra i servizi di BWB Conforma è presente il servizio Conformità Legislativa.

Lascia un commento

Invia messaggio
Ciao,
come possiamo aiutarti ?
Call Now Button