TESTO UNICO AMIANTO: DISEGNO DI LEGGE

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emesso il Disegno di legge per il riordino della normativa in materia di amianto in un testo unico

Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono il riordino, il coordinamento e l’integrazione della normativa in materia di amianto e provvedono a:

a) tutela dell’ambiente, gestione dei rifiuti, bonifica delle aree interessate, nonché cessazione dell’impiego dell’amianto;
b) tutela della salute collettiva ed individuale;
c) tutela della sicurezza del lavoro;
d) misure previdenziali e pensionamento anticipato;
e) incentivi per gli interventi di bonifica in favore dei privati e delle imprese, per la messa in sicurezza delle istituzioni scolastiche e per la riconversione e la riqualificazione delle aree industriali dismesse;
f) sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dalla presente legge;
g) disposizioni processuali.

La presente legge si applica a:

a) tutte le strutture edilizie, pubbliche o private, in cui sono presenti manufatti o materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibreaerodisperse, ivi compresi gli edifici ad uso civile, commerciale, militare o industriale in cui la contaminazione può provenire dalla lavorazione dell’amianto o di materiali che lo contengono, i siti industriali dismessi o quelli nei quali è stata effettuata riconversione produttiva e i luoghi in cui l’eventuale inquinamento da amianto è determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti;

b) navi, aeromobili, mezzi di trasporto, impianti, macchine e attrezzature.

La presente legge speciale rispetto alle normative 7 generali in materia di tutela dell’ambiente, della sicurezza del lavoro, della salute collettiva, previdenziale e di incentivi per la bonifica nonché di sanzioni e procedimenti amministrativi e giudiziari, si applica a tutte le attività in cui vi è stato, ovvero vi è, uso di amianto e specificamente a:

a) estrazione, lavorazione, utilizzazione, commercializzazione, trattamento, importazione, esportazione e smaltimento, nel territorio nazionale, dell’amianto e dei prodotti che lo contengono;
b) dismissione dalla produzione e dal commercio, cessazione dell’estrazione, dell’importazione, dell’esportazione e dell’utilizzazione dell’amianto e dei prodotti che lo contengono;
c) attività lavorative che comportano o possono comportare, in via diretta ed indiretta per i lavoratori e per l’ambiente esterno, il rischio di esposizione ad amianto ivi compresa la presenza di fibre di amianto provenienti da affioramenti naturali;
d) realizzazione di misure di decontaminazione, di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree interessate dall’inquinamento da amianto, individuando misure a sostegno delle imprese e dei privati;
e) ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva;
f) controllo sull’inquinamento da amianto.

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per amianto:

silicati fibrosi denominati actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;
grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;
crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.
L’Agenzia può provvedere all’integrazione della suddetta lista.

Allegati:
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fonte: certifico

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