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GDPR: LA LICEITA’ DEL TRATTAMENTO

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Il regolamento conferma che ogni trattamento deve trovare fondamento in un’idonea base giuridica. I fondamenti di liceità del trattamento sono indicati all’art. 6 del regolamento e coincidono, in linea di massima, con quelli previsti attualmente dal Codice privacy – d.lgs. 196/2003.

I CAMBIAMENTI DEL CONSENSO

Per i dati “sensibili” il consenso DEVE essere “esplicito”. Lo stesso vale per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione – art. 22).  Si segnalano, al riguardo, le linee-guida in materia di profilazione e decisioni automatizzate del Gruppo “Articolo 29”, qui disponibili: www.garanteprivacy.it/regolamentoue/profilazione.

NON deve essere necessariamente essere “documentato per iscritto”, né è richiesta la “forma scritta”, anche se questa è modalità idonea a configurare l’inequivocabilità del consenso e il suo essere “esplicito”. Inoltre, il titolare (art. 7.1) DEVE essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il consenso a uno specifico trattamento.

Il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni. Prima di tale età occorre raccogliere il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci. 

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 RACCOMANDAZIONI 

Il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido se ha tutte le caratteristiche sopra individuate. In caso contrario, è opportuno adoperarsi per raccogliere nuovamente il consenso degli interessati secondo quanto prescrive il regolamento, se si vuole continuare a fare ricorso a tale base giuridica.

In particolare, occorre verificare che la richiesta di consenso sia chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all’interessato. Inoltre il modo per chiedere il consenso deve essere comprensibile e chiara.

INTERESSE LEGITTIMO PREVALENTE DI UN TITOLARE O DI UN TERZO 

 

Il bilanciamento fra legittimo interesse del titolare o del terzo e diritti e libertà dell’interessato NON SPETTA all’Autorità ma è compito dello stesso titolare. Infatti, si tratta di una delle principali espressioni del principio di «responsabilizzazione» introdotto dal nuovo pacchetto protezione dati.

 COSA NON CAMBIA? 

L’interesse legittimo del titolare o del terzo deve prevalere sui diritti e le libertà fondamentali dell’interessato per costituire un valido fondamento di liceità.

Il regolamento chiarisce espressamente che l’interesse legittimo del titolare non costituisce idonea base giuridica per i trattamenti svolti dalle autorità pubbliche in esecuzione dei rispettivi compiti.

 RACCOMANDAZIONI 

Il Regolamento offre alcuni criteri per il bilanciamento in questione e soprattutto appare utile fare riferimento al documento pubblicato dal Gruppo “Articolo 29” sul punto (WP217).

Si confermano, inoltre, nella sostanza, i requisiti indicati dall’Autorità nei propri provvedimenti in materia di bilanciamento di interessi con particolare riferimento agli esiti delle verifiche preliminari condotte dall’Autorità, con eccezione ovviamente delle disposizioni che il Regolamento ha espressamente abrogato .I titolari dovrebbero condurre la propria valutazione alla luce di tutti questi principi.

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