I COMPITI DEL RESPONSABILE TECNICO

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Con la deliberazione n. 1 del 23 gennaio 2019, l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ha chiarito quali siano i compiti attribuiti al Reponsabile Tecnico.

In particolare, in relazione ai compiti per cui è preposto e alla categoria di iscrizione per cui svolge l’incarico, egli deve:

  1. coordinare l’attività degli addetti dell’impresa;
  2. definire le procedure per gestire eventuali situazioni d’urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l’eventuale ripetersi di dette circostanze;
  3. vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione;
  4. verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti;
  5. Il responsabile tecnico è tenuto a fornire adeguata formazione e informazione sullo svolgimento delle attività di cui alle categorie di iscrizione all’Albo per le quali affiancamento è svolto.

Categorie 1, 4, 5 e 6: Trasporto dei rifiuti

a) redigere e sottoscrivere l’attestazione relativa all’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare

b) controllate e verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto risultanti dall’attestazione di cui alla lettera a). Inoltre va garantito il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella medesima attestazione in relazione alle diverse tipologie di rifiuti;

c) definire le procedure per:

i) controllare che il codice dell’EER relativo al rifiuto da traspottare sia riportato nel provvedimento d’iscrizione all’Albo;

ii) verificare prima delle operazioni di carico del veicolo, il rispetto della normativa applicabile;

iii) eseguire correttamente le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti da trasportate;

iv) garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti;

v) garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto dei rifiuti;

d) garantire ai conducenti adeguata formazione e informazione sul corretto svolgimento delle attività di trasporto dei rifiuti con particolare riferimento ai rischi connessi al trasporto dei rifiuti.

e) garantire ai conducenti e agli addetti dell’impresa adeguata formazione sulla corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico. Oltre a ciò deve essere data formazione su come tenere la documentazione che accompagna i rifiuti;

f) coordinare l’attività dei conducenti nel caso di difformità del carico dei rifiuti da trasportare o delle modalità di confinamento, etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico o scarico o per la fase di trasporto o nel caso di incidente o eventi imprevisti.

Per la categoria 1: Gestione dei centri di raccolta

a) attestare e garantire la formazione e l’addestramento del personale addetto ai centri di raccolta ;

b) verificare che i centri di raccolta siano allestiti e gestiti in conformità alle disposizioni di cui al decreto 8 aprile 2008, così che venga rispettato il decreto 13 maggio 2009.

Categoria 8: Intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi

a) garantire adeguata formazione agli addetti dell’impresa sulla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico ed infine sulla documentazione che accompagna i rifiuti

b) verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto delle attività di intermediazione e commetcio.

categoria 9: Bonifica di siti

a) produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In quanto deve indicare le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle stesse.

b) qualora l’impresa dimostri la disponibilità di attrezzature minime non ricomprese nell’elenco di cui all’allegato “A” alla delibera n. 5 del 12 dicembre 2001, deve essere prodotta una relazione dalla quale risulti l’effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica che si intendono eseguire.

c) verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.

categoria 10: Bonifica di beni contenenti amianto

a) produrre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime. Inoltre devono essere indicate la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle stesse.

b) in aggiunta egli deve fare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.

Incarichi contemporanei del responsabile tecnico:

infine, il responsabile tecnico che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese, deve rappresentare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti.

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