Albo gestori ambientali: nuovi requisiti Responsabile tecnico

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Delibera n. 6 del 30 maggio 2017 relativa ai requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del D.M. 120/2014
Con la delibera n. 6 del 30 maggio 2017 il Comitato nazionale ha definito i requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120.

La delibera entrerà in vigore il 16 ottobre 2017.

Articoli 1 Requisiti del responsabile tecnico
1. I requisiti del responsabile tecnico sono individuati, per ciascuna categoria e classe d’iscrizione, nell’allegato “A”.
2. Ai fini dell’iscrizione prevista per i diversi settori di attività, l’esperienza richiesta al responsabile tecnico consiste nell’esperienza acquisita in almeno uno o più dei seguenti casi:
a) come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;

b) come responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;

c) come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l’iscrizione;

d) come dipendente nell’affiancamento al responsabile tecnico. In tal caso, l’impresa interessata, con nota a firma congiunta del legale rappresentante, del dipendente e del responsabile tecnico, comunica preventivamente alla Sezione regionale competente, utilizzando il modello allegato sotto la lettera “B”, l’inizio e la durata del periodo di affiancamento.


fonte: CERTIFICO

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