RAEE: gli obblighi delle imprese sullo smaltimento delle apparecchiature

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PER I PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE 
Al momento dell’iscrizione il produttore deve indicare, fra le altre informazioni, anche il numero e il peso effettivo delle apparecchiature immesse sul mercato nell’anno solare precedente, suddivise tra domestiche e professionali, nonché le informazioni sui centri di raccolta organizzati e gestiti e sul sistema con cui si adempie agli obblighi di finanziamento dei RAEE. 
Completata la procedura verrà rilasciato al produttore un numero di iscrizione che dovrà essere indicato in tutti i documenti commerciali.

Con la pubblicazione del D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49 le modalità per il funzionamento del Registro sono rimaste quelle fissate dal regolamento 25 settembre 2007, n. 185, così le imprese già iscritte hanno dovuto semplicemente aggiornare le informazioni comunicate in base a quanto stabilito dall’allegato X al Decreto: oltre ad informazioni che già venivano trasmesse i produttori ora devono comunicare il marchio delle apparecchiature, le tecniche di vendita utilizzate (per il momento solo la vendita a distanza), e le AEE che vengono solo esportate.

Una delle modifiche più rilevanti introdotte dal D.lgs. prevede la possibilità per i produttori di AEE domestiche di scegliere di finanziare individualmente la raccolta e la gestione ambientalmente compatibile dei rifiuti derivanti dalle proprie apparecchiature a seguito del riconoscimento accordato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Pertanto all’atto dell’iscrizione, il produttore dovrà indicare il sistema attraverso il quale intende adempiere agli obblighi di finanziamento della gestione dei RAEE e di garanzia, specificando se si avvarrà di un sistema collettivo di finanziamento (al quale dovrà avere precedentemente aderito) o di un sistema individuale.

Le agevolazioni

Ai fini Iva la risoluzione 55/E del 20 marzo 2007 dell’Agenzia delle Entrate ammette l’applicabilità dell’aliquota ridotta all’attività di recupero e smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dal punto di vista operativo è previsto un processo sintetizzabile nelle seguenti operazioni: Ritiro, Trasporto, Conferimento, Stoccaggio, Smontaggio, Selezione.

Il ciclo dei rifiuti

produttori dovranno avviare le operazioni di trasferimento dei beni a un centro di trattamento, processo che implica il carico su automezzi, il trasporto, lo scarico e lo stoccaggio, organizzato in aree distinte per tipologia di attrezzatura in locali idonei (riparo da acque piovane, pavimentazione in leggera pendenza per convogliare eventuali perdite di liquidi in appositi pozzetti).
I rifiuti vengono inviati ai centri di trattamento che provvedono al recupero delle materie riciclabili (metallo, plastica, componenti e vetro) e al corretto smaltimento degli elementi non recuperabili. Verranno quindi asportate le parti mobili delle apparecchiature come sportelli, guarnizioni, parti in acciaio o in vetro nonché i fluidi, i materiali pericolosi e quelli facilmente infiammabili quali condensatori contenenti difenili policlorurati, componenti contenenti mercurio, pile, circuiti stampati dei telefoni mobili e di altri dispositivi se la superficie del circuito è superiore a 10 cm2, cartucce di toner, plastica contenente ritardanti di fiamma bromurati, rifiuti di amianto, tubi catodici e così via.
I componenti recuperati dovranno essere marcati dall’azienda che li ripone sul mercato. 
La marcatura deve essere ben visibile, indelebile e tale da consentire la rintracciabilità del responsabile del reinserimento sul mercato.
FONTE: PMI.IT

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