Cassazione: obbligo Imprese fornitrici calcestruzzo redazione POS

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Cassazione: Obbligo redazione del piano operativo di sicurezza (POS) imprese che provvedono alla fornitura del calcestruzzo.

Sono assoggettate agli obblighi delle imprese esecutrici, ha sostenuto la suprema Corte nella Sentenza n. 11739 del 10 marzo 2017, e quindi a quello di redigere il POS, anche le imprese che effettuano la fornitura e posa in opera di materiali nei cantieri edili quali sono la fornitura e il getto di calcestruzzo con l’autobetonpompa. 

La Corte di Cassazione a precisato che mettere a disposizione dell’impresa richiedente la fornitura anche dei lavoratori, come è avvenuto nel caso in esame, con l’incarico di azionare la macchina e di comandare a distanza il braccio snodabile comporta un contributo tecnico ed esecutivo da parte del personale della ditta fornitrice certamente eccedente la fornitura dei materiali e delle attrezzature.

Corte di Cassazione – Penale Sezione IV – Sentenza n. 11739 del 10 marzo 2017 (u. p. 10 febbraio 2017) –  Pres. Ciampi – Est. Pavich – Ric. F.B., E.DF., E.B. e C.T.. – Sono assoggettate agli obblighi delle imprese esecutrici, e quindi a quello di redigere il POS, anche le imprese che effettuano la fornitura e posa in opera di materiali nei cantieri quali la fornitura e il getto di calcestruzzo con l’autobetonpompa.


Procedura in accordo con nota MLPS n. 3328 del 10 febbraio 2011

fonte: CERTIFICO

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