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VERIFICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI

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L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato il 22 dicembre 2016 il provvedimento 786/2016/R/eel dal titolo “Tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della norma CEI 0-21 relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e alle prove per i sistemi di accumulo”.

Il documento definisce le disposizioni della norma CEI 0-21 riguardo gli impianti di produzione da connettere in bassa tensione. Inoltre, indica modo in cui vengono fatte le verifiche periodiche sui sistemi di protezione di interfaccia (SPI) ai sensi della norma CEI 0-16 e della norma CEI 0-21.

LA NUOVA NORMA CEI 0-21

Per gli impianti di produzione da connettere in bassa tensione le disposizioni riguardano gli impianti di potenza nominale inferiore a 1kW e le dichiarazioni di conformità relative i sistemi di accumulo, gli inverter e i sistemi di protezione. Queste regole sono valide dal 1 luglio 2017.

VERIFICHE PERIODICHE SPI

La delibera 786/2016/R/eel rende obbligatorie le verifiche dei sistemi di protezione di interfaccia tramite cassetta prova relè per:

  • tutti gli impianti di produzione connessi in media tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i sistemi di protezione di interfaccia;
  • per tutti gli impianti di produzione connessi in bassa tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo esterno (relè di protezione esterno).

Le prime verifiche devono essere effettuate con tempistiche diverse a seconda dell’entrata in esercizio dell’impianto di produzione, come riassunto nella tabella:

Se l’impianto di produzione è formato da due o più sezioni si fa riferimento alla data di entrata in esercizio della prima sezione dell’impianto di produzione per la verifica di tutti i sistemi di protezione di interfaccia. La delibera stabilisce che il produttore deve inviare la documentazione attestante l’avvenuta effettuazione di tali prove al gestore di rete sulla cui rete di distribuzione risulta connesso l’impianto di produzione.

VERIFICHE PERIODICHE DISPOSITIVI SPI E SPG

IMPIANTI BT

  • verifica triennale come da prescrizioni CEI 0-21 (allegato G);
  • IMPIANTI BT allacciati in regime di DK5940 o guida per le connessioni Enel;
  • verifica triennale come da prescrizioni DK5940 o guida per le connessioni.
IMPIANTI IN MT ALLACCIATI IN REGIME DI CEI 0-16 TERZA EDIZIONE
  • verifica biennale della protezione di interfaccia (la CEI 0-16 rimanda al regolamento tra produttore e gestore di rete, si veda regolamento di esercizio Enel paragrafo manutenzione)
  • verifica biennale della protezione generale (la CEI 0-16 rimanda al regolamento tra produttore e gestore di rete, si veda regolamento di esercizio Enel paragrafo manutenzione)
IMPIANTI IN MT ALLACCIATI IN REGIME DI CEI 0-16 SECONDA EDIZIONE
  • verifica della protezione di interfaccia
  • verifica della protezione generale

Per la periodicità si vedano le indicazioni del regolamento di esercizio, se indicato esplicitamente con cadenza biennale, se non indicato, con cadenza triennale (ci si basa sull’indicazione Enel la quale nel regolamento indica che può verificare gli impianti e le protezioni ogni 3 anni).

VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI TERRA (PERIODICITÀ 5 ANNI)

Il D.P.R. 462/2001 prevede che l’impianto di terra delle cabine elettriche collegate rete nazionale, debba essere periodicamente verificato da un Organismo Abilitato. Infatti, allacciando l’impianto alla rete pubblica, il Produttore si assume l’impegno di effettuare alla scadenza delle prescrizioni di legge (Art 4 del DPR 22.10.2001 N° 462), la sopra citata verifica e di consegnare ad Enel Distribuzione copia del verbale prodotto dall’Organismo Abilitato per attestarne l’esito. Senza l’invio, il Distributore, avvisa l’ARPA che, può effettuare un’ispezione dell’impianto con rischio di sanzioni. 

TARATURE PERIODICHE CONTATORI DI PRODUZIONE

Tutti gli impianti per la produzione di energia elettrica con potenze superiori ai 20kWp, devono essere denunciati della all’Agenzia delle Dogane. Il contatore fiscale imposto dall’Agenzia delle Dogane deve essere tarato periodicamente:

  • ogni 5 anni i contatori elettrodinamici (Circolare D.G.D. Prot. n. 0370/VIII del 15 dic. 1953)
  • ogni 3 anni quelli statici (Circolare Ministero delle Finanze n. 28/D del 26/1/1998)

Se la taratura/certificazione non viene effettuata si può andare incontro ad una multa di €500 fino a €3000.

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