LAVORO NOTTURNO: QUADRO NORMATIVO

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Il lavoro notturno è caratterizzato da almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo 24:00-05:00 (articolo 1 Dlgs 66/2003). Nonostante non esista una disciplina collettiva, il lavoratore notturno può essere orizzontale (se di notte svolge almeno 3 ore del lavoro giornaliero) o verticale (almeno 3 ore per almeno 80 giornate lavorative in un anno.

APPLICAZIONE

Chi vuole inserire il notturno nella propria azienda deve consultare le rappresentanze sindacali aziendali o le organizzazioni territoriali dei lavoratori. La consultazione si deve svolgere e concludere entro 7 giorni. 

L’orario non può superare in media 8 ore su 24 salvo diversa individuazione nei contratti collettivi anche aziendali (1/3 tra ore lavorate e non rispetto alla settimana lavorativa).

DIVIETI

  • donna in gravidanza dalle 24:00 alle 6:00 fino ad un anno di età del bambino;
  • madre di un figlio sotto i tre anni o, in alternativa, padre convivente;
  • unico genitore affidatario di figlio convivente sotto i 12 anni;
  • lavoratorecon a carico un disabile ai sensi della legge 104/1992 e successive modificazioni;
  • minori per 12 ore consecutive tra le 22:00 e le 6:00 (o le 23:00 e le 7:00).

La normativa sul lavoro notturno non si applicadirigenti, personale viaggiante del trasporto e altri lavoratori che possono disporre autonomamente del proprio tempo di lavoro.

TUTELE

Il datore di lavoro è obbligato a sottoporre a controlli medici i lavoratori notturni per verificare l’assenza di controindicazioni allo svolgimento dell’attività. Questi controlli devono essere preventivi e biennali.

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Inoltre, deve garantire alle rappresentanze sindacali, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il lavoro diurno. Oltre a ciò deve anche disporre per i lavoratori soggetti a rischi particolari, appropriate misure di protezione personale e collettiva.

SANZIONI

Il trattamento sanzionatorio in caso di violazioni è disciplinato all’articolo 18 bis del Dlgs 66/2003. Se il datore di lavoro viola il divieto relativo a donne in gravidanza nei casi citati sopra è punito con arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 516 a 2.582 euro. Nel caso in cui i dipendenti siano privi di sorveglianza sanitaria è punito con arresto da 3 a 6 mesi o multa da 1.549 a 4.131 euro.

TRASFERIMENTO

Nel caso in cui le condizioni di salute del lavoratore non ne permettano il lavoro notturno (dopo la verifica da parte del medico competente o strutture sanitarie pubbliche) il lavoratore viene assegnato al lavoro diurno in mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili.

Fonte: PMI

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