GDPR: Il Consulente del Lavoro è Respondabile del Trattamento? Ecco la risposta del Garante

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Il Garante Privacy è intervenuto sull’argomento , specificando che tali figure sono responsabili del trattamento quando trattano i dati dei dipendenti di clienti sulla base di un preciso incarico ricevuto da questi ultimi. 

Per tali ragioni egli ricopre il ruolo di titolare del trattamento, in quanto non si limita ad effettuare un’attività meramente esecutiva di trattamento ‘per conto’ del cliente, bensì esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e i mezzi del trattamento. Il ruolo di responsabili, invece, ricade sui consulenti quando il trattamento riguarda dati dei dipendenti dei loro clienti secondo quanto previsto dall’incarico, che deve contenere anche le istruzioni.

È sempre il Garante a fornire un esempio pratico.

Prendiamo il caso di uno studio che tratta una pluralità di dati personali dei lavoratori (compresi quelli sensibili) per conto di datori di lavoro: buste paga, pratiche di assunzione e fine rapporto, previdenziali e assistenziali.

La legittimità del trattamento risiede sul contratto di affidamento dell’incarico, che prevede appunto la designazione a responsabile del trattamento da parte del cliente.
L’autorità per la privacy ha anche ribadito che i consulenti, quando responsabili del trattamento, possono contare su un margine di autonomia anche relativamente alla individuazione e predisposizione di specifiche misure di sicurezza, sia tecniche sia organizzative, sempre al fine di garantire la tutela dei dati personali trattati.

Il tuo Consulente del Lavoro ha un preciso incarico ?

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