Imprese edili: sconti contributivi prorogati

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Imprese edili, confermata la riduzione contributiva per il 2017 per i dipendenti a tempo pieno: il decreto.

Confermata anche per l’anno 2017 la riduzione contributiva in edilizia nella misura dell’11,50% sui contributi INPS e INAIL, a seguito della pubblicazione da parte del Ministero del Lavoro, nella sezione Pubblicità legale del proprio sito istituzionale, del Decreto 5 luglio 2017, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Gli scontri contributivi sono riservati alle imprese edili individuate dai codici ISTAT 1991 dal “45.11” al “45.45.2”.

La norma in favore del settore dell’edilizia, ora confermata anche per il 2017, fu introdotta dal decreto legge 244/1995, articolo 29, convertito con modificazioni dalla legge 341/1995 e prevede una riduzione nella misura dell’11,50% sui contributi che le imprese edili devono versare per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica con riferimento agli operai che sono occupati a tempo pieno (ovvero per un totale di 40 ore settimanali).

Nessuna riduzione è invece prevista per i lavoratori a tempo parziale e per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo.
La percentuale dell’11,5% si applica alle aliquote contributive in vigore, per i diversi settori di attività (industria e artigianato), dal 1° gennaio 2017. L’agevolazione spetta per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2017.

Per fruire del beneficio le imprese edili devono:

  • essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili, DURC regolare;
  • non devono aver riportato condanne per violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei 5 anni precedenti alla richiesta di agevolazione; devono rispettare il contratto collettivo.
Fonte: Ministero del Lavoro e CERTIFICO 

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