Interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto

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Domanda on line per l’accesso al Finanziamento della progettazione preliminare e definitiva

Con l’art. 56, co. 7, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cd. “collegato ambiente“), è stata prevista l’istituzione, presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (“MATTM”), di un Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto, al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l’anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Con successivo decreto del MATTM del 21 settembre 2016, in attuazione del predetto articolo, sono state regolate le modalità generali di funzionamento del fondo ed individuati i criteri di priorità per l’assegnazione dei finanziamenti.Il decreto stabilisce che il fondo è finalizzato a finanziare i costi per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica mediante rimozione e smaltimento dell’amianto e dei manufatti in cemento-amianto su edifici e strutture pubbliche insistenti nel territorio nazionale, rimandando a bandi pubblicati su base annuale per il dettaglio delle procedure di assegnazione.

FAQ
1. Chi può presentare le domande per il finanziamento previsto dal bando? 
Possono fare domanda di accesso al Fondo le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con riferimento ad interventi relativi ad edifici pubblici di proprietà e destinati allo svolgimento dell’attività dell’ente. 

2. Quante domande può presentare ciascun ente? 
Ciascun ente può presentare una sola domanda di partecipazione in ragione d’anno. La domanda può essere riferita anche ad interventi in uno o più edifici o unità locali.

3. Cosa si intende per “più edifici o unità locali”?
La domanda di ammissione al finanziamento potrà essere riferita ad interventi relativi a singoli edifici, all’interno della stessa struttura, nonché più unità locali all’interno dello stesso edificio, purché rientranti nei requisiti di ammissibilità.

Ciascun intervento riferito al singolo edificio o alla singola unità locale sarà autonomamente valutato ai fini dell’ammissione in graduatoria e, pertanto, la relativa richiesta di finanziamento dovrà essere inserita separatamente all’interno dell’applicativo.

4. Quali sono i costi ammissibili al finanziamento? 
Sono finanziabili i costi di progettazione preliminare e definitiva degli interventi fino al limite massimo di 15.000 euro a domanda per singola pubblica amministrazione, anche se riferita a interventi relativi a più edifici o unità locali.
Il finanziamento può coprire integralmente o parzialmente i costi di progettazione preliminare e definitiva degli interventi.
I costi di progettazione preliminare e definitiva sono determinati in conformità al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazione di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

5. Cosa si intende per progettazione preliminare e definitiva? 
Per progettazione preliminare e definitiva si intendono i livelli di progettazione inferiori al progetto esecutivo e comunque finalizzati e necessari alla redazione dello stesso. 

6. In quale forma va presentata la domanda di finanziamento? 
Gli enti interessati a ricevere il finanziamento devono registrarsi, compilare e presentare il modulo di domanda esclusivamente attraverso l’utilizzo dell’applicativo disponibile sul portale dedicato raggiungibile all’indirizzo http://www.amiantopa.minambiente.ancitel.it, fornendo tutte le informazioni ed i documenti richiesti. 

7. Quando è possibile presentare domanda di finanziamento? 
Le richieste di finanziamento potranno essere presentate dal 30 gennaio 2017 al 30 marzo 2017. 

8. Quali tipologie di intervento sono ammissibili a finanziamento? 
Sono ammissibili gli interventi di rimozione dell’amianto e dei manufatti in cemento-amianto da edifici e strutture pubbliche e successivo smaltimento, anche previo trattamento, in impianti autorizzati, effettuati nel rispetto della normativa ambientale, edilizia e di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Non sono ammissibili: 
a) la progettazione di interventi di ripristino, realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera; 
b) le spese di acquisto di beni, mezzi e materiali sostitutivi e loro messa in opera; 
c) gli incarichi di progettazione preliminare e definitiva già conferiti al momento dell’ammissione al finanziamento; 
d) la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del bando o prima dell’ammissione al finanziamento.

9. Nel caso di interventi di rimozione di coperture in cemento amianto, gli eventuali costi relativi alla posa in opera del materiale sostitutivo sono compresi tra quelli finanziabili? 
No, non sono finanziabili.

fonte: portaleconsulenti

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