Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato ufficialmente in Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025, è ora pienamente in vigore.
L’accordo – adottato ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 – ha valore normativo e ridefinisce durata, contenuti minimi, modalità e requisiti per i corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro.
? Con l’entrata in vigore del 24 maggio 2025, molte aziende si trovano oggi ad affrontare un nuovo scenario di obblighi formativi, non solo per i lavoratori, ma anche per dirigenti, preposti, datori di lavoro e soggetti formatori.
Se ti eri perso il primo approfondimento, lo trovi qui: Formazione Sicurezza Lavoro: il nuovo Accordo del 17/04/2025
Cosa cambia dal 24 maggio? Entrano in vigore nuove regole su più fronti
Requisiti più stringenti per i soggetti formatori
Non tutti potranno più erogare corsi validi. I soggetti formatori dovranno rispettare nuovi requisiti previsti dall’allegato IV, pena la nullità delle attestazioni rilasciate.
Nuovi requisiti per i docenti
Anche i formatori devono adeguarsi a criteri di esperienza, competenza e aggiornamento, con obbligo di formazione specifica documentata.
Nuovi corsi previsti
Tra le novità più rilevanti, l’introduzione (o la ridefinizione) dei corsi per:
- Datori di lavoro
- Addetti spazi confinati
- Carropontisti
- Conduttori di escavatori sotto i 60 q
- Carrelli elevatori per movimentazione persone o materiali
- CRF (carrelli raccogli frutta)
- CMM (caricatori movimentazione materiali)
Formazione in videoconferenza ed e-learning: nuove regole
L’uso di videoconferenze sincrone e formazione online è stato regolamentato in modo puntuale, con indicazioni su tracciabilità, presenza, interazioni e test finali.
Abrogazioni ufficiali
Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo, vengono abrogati i precedenti Accordi in materia di formazione:
- Accordo 21/12/2011 su lavoratori, dirigenti e preposti (Rep. 221/CSR);
- Accordo 21/12/2011 per il datore di lavoro RSPP (Rep. 223/CSR);
- Accordo 22/2/2012 sulle attrezzature che richiedono abilitazione (Rep. 53/CSR);
- Accordo 25/7/2012 (linee applicative ex art. 34 e 37 D.Lgs. 81/08);
- Accordo 7/7/2016 su RSPP e ASPP (Rep. 128/CSR).
Fase transitoria: corsi ancora avviabili secondo le vecchie regole?
Sì, ma solo per 12 mesi. Fino al 23 maggio 2026, sarà ancora possibile avviare corsi secondo gli accordi abrogati o l’Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 (vecchia versione), purché:
- Avviati entro la scadenza,
- Conclusi secondo le vecchie disposizioni,
- E con contenuti coerenti con quanto previsto dalla normativa.
Dopo il 23 maggio 2026, tutti i corsi dovranno essere pienamente conformi all’Accordo del 2025.
Cosa succede ai corsi già svolti? Ecco quando valgono ancora
Resta valido il credito formativo per i corsi svolti prima del 24 maggio 2025, se:
- I contenuti erano già conformi al nuovo Accordo,
- È possibile documentare in modo completo la formazione (durata, progetto, verifica finale).
In tal caso:
- Il quinquennio di aggiornamento parte dalla data dell’attestato;
- Non è necessario ripetere il corso, ma solo mantenere la regolarità con l’aggiornamento previsto.
La tua azienda è davvero in regola?
Il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 cambia le regole del gioco:
non basta formare, bisogna formare bene, con documentazione completa e soggetti qualificati.
BWB Conforma ti affianca per garantire la piena conformità legislativa, anche sul fronte della formazione in sicurezza