RIMANDATO AL 1 GENNAIO 2021 L’OBBLIGO DI LICENZA FISCALE PER CISTERNE SOPRA I 5 METRI CUBI

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E’ rinviata al 1° gennaio 2021 l’entrata in vigore dei nuovi adempimenti per i possessori di distributori di carburati ad uso privato. La data di entrata in vigore dell’obbligo era prevista per il 1 aprile scorso.

Infatti, a partire dalla nuova data del 1 gennaio 2021, gli esercenti di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali collegati a serbatoi di capacità globale superiore ai 5 metri cubi , dovranno essere dotati di licenza fiscale e provvedere alla tenuta dei registri di carico e scarico.

La licenza di esercizio è indispensabile poiché dal 2° trimestre 2020 (periodo accisa 1 aprile 2020 – 30 giugno 2020) dovrà essere indicato nella domanda di rimborso accisa. Senza tale codice non si potrà recuperare l’accisa sui rifornimenti effettuati presso la cisterna interna all’impresa.

COSA DICE LA LEGGE

La legge n. 157 del 19 dicembre scorso estende l’obbligo di dotarsi della licenza fiscale anche per gli esercenti di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti con serbatoi di capacità superiore ai 5 metri cubi.
Pertanto, tutte le imprese che hanno serbatoi superiori a 5 metri cubi e fino a 10 metri cubi a partire dal prossimo 1 aprile devono presentare istanza di denuncia all’Agenzia delle Dogane di competenza.
All’istanza di denuncia di esercizio da presentare all’Agenzia delle Dogane in bollo dovranno essere allegati i seguenti documenti:

  • Certificato prevenzione incendi dell’impianto;
  • autorizzazione comunale dell’impianto;
  • planimetrie dell’impianto (in duplice copia) sottoscritte da un professionista abilitato;
  • tabelle di taratura dei serbatoi (in duplice copia) sottoscritte da un professionista abilitato;
  • marca da bollo da 16,00€.

In seguito i funzionari dell’area Verifiche e Controlli dell’Agenzia delle Doganepotranno effettuare un sopralluogo per constatare la correttezza di quanto dichiarato.

IL CODICE DITTA

Al termine dell’istruttoria, l’Agenzia delle Dogane rilascerà la licenza di esercizio con la specifica di un Codice ditta.
Dal 2° trimestre 2020 il Codice ditta dovrà essere indicato nella domanda di rimborso dell’accisa. Infatti, senza tale codice l’impresa non potrà recuperare l’accisa sui rifornimenti effettuati presso la cisterna interna.

I REGISTRI DI CARICO E SCARICO

Con il rilascio della licenza d’esercizio l’impresa avrà l’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico, in maniera semplificata.

  • Il registro di carico e scarico dovrà essere tenuto presso l’impianto, su supporto elettronico. Inotre, le modalità di tenuta devono essere dichiarate preventivamente all’Ufficio doganale nel momento della denuncia. Il registro è valido fino alla cessazione della licenza di esercizio;
  • le scritturazioni devono essere effettuate a partire dal 1 aprile 2020 tenuto conto che la pubblicazione del provvedimento è avvenuta il 30 dicembre 2019. Infatti, per ciascun prodotto energetico contabilizzato, la giacenza iniziale da riportare è quella rilevata in autonomia dall’esercente alle ore 00:00, del 1 aprile 2020;
  • le registrazioni di carico devono essere effettuate con riferimento a ciascun DAS pervenuto entro le ore 09:00 del giorno seguente alla ricezione, mentre quelle di scarico sono da effettuare ogni sette giorni. Per gli esercenti di distributori minori muniti di totalizzatore è ammesso lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati del predetto strumento di misura;
  • gli esercenti dei depositi/distributori minori sono tenuti a trasmettere all’Ufficio delle Dogane competente, via PEC, un prospetto riepilogativo delle movimentazioni annuali. Tutto ciò va fatto entro la fine del mese di febbraio dell’anno seguente a quello a cui il prospetto si riferisce;
  • in fase di verifica, il registro di carico e scarico e la relativa documentazione a corredo devono essere resi disponibili per i controlli dei funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e dei militari della Guardia di Finanza. Inoltre, la chiusura del registro di carico e scarico e le risultanze inventariali sono riportate nel registro di carico e scarico a cura dell’esercente;
  • il registro carico e scarico e la relativa documentazione a corredo, devono essere conservati presso l’impianto per i cinque anni successivi alla data di ultima registrazione.

IN CONCLUSIONE

Si invitano pertanto le imprese interessate ad attivarsi al più presto al fine ottenere la licenza relativa all’impianto di distribuzione, essendo altamente probabile che per il gasolio stoccato nelle cisternette di capacità superiore ai 5 metri cubi a decorrere dal mese di aprile 2020, la mancanza del codice ditta impedirà all’impresa di autotrasporto di ottenere il recupero delle accise.

Fonte: Asarva

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